Consulente per indagini forensi FIC
Consulente per indagini forensi
PERITI GIUDIZIARI
ANALISTI FORENSI
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Definizione dei termini^
Con i termini armi, munizioni, materie esplosive, congegni esplosivi e altri oggetti connessi si intendono quelli indicati dall’articolo 1 della Legge 2168/1993 “Regolamentazione delle questioni relative ad armi, munizioni, materie esplosive ecc.”. In particolare:
ARMAè qualsiasi meccanismo che, mediante una forza propulsiva prodotta in qualunque modo, lancia un proiettile, sostanze chimiche, raggi, fiamme o gas ed è idoneo a provocare lesioni o danni alla salute delle persone, danni alle cose o incendi; in particolare ogni arma da fuoco, granata e mina di qualsiasi tipo, nonché ogni dispositivo capace di produrre in qualunque modo i suddetti effetti.
Le armi si distinguono principalmente in: armi da fuoco a canna rigata, armi da caccia a canna liscia e armi ad aria compressa.
Armi da fuoco a canna rigatasono tutte le armi da fuoco la cui canna non è internamente liscia, ma presenta rigature o scanalature elicoidali, di tipo convenzionale o poligonale, destrorse (R) o sinistrorse (L).
Armi da caccia a canna liscia, sono le armi a spalla a una o due canne, a ripetizione o semiautomatiche, con canna internamente liscia e non rigata, aventi lunghezza complessiva, lunghezza della canna, capacità del serbatoio e destinazione conformi a quanto previsto dalla legge sopra richiamata. Nel nostro Paese costituiscono un mezzo tradizionale e diffuso per la commissione di reati.
Altre armi degne di particolare menzione sono quelle che assumono laforma di un altro oggetto. Tali armi camuffate possono essere standardizzate, di fabbricazione industriale, oppure artigianali. Le più diffuse sono la “pistola-penna”, avente la forma di una penna metallica, e la “pistola-portachiavi”, avente la forma di un piccolo portachiavi metallico simile anche a un telecomando per l’attivazione o la disattivazione dell’allarme di un veicolo.
Armi ad aria compressasono le armi che funzionano mediante aria compressa o anidride carbonica e lanciano pallini di metallo, plastica o altro materiale.
Oltre a quanto sopra,sono considerate armi anche, ai sensi della Legge 2168/1993, gli oggetti idonei all’offesa o alla difesa e, in particolare: i meccanismi e i mezzi per l’emissione di sostanze chimiche (spray) o per la scarica di energia elettrica; i coltelli di qualsiasi tipo, salvo quelli il cui possesso sia giustificato dagli usi previsti dalla legge; tirapugni, manganelli metallici o non metallici e bastoni collegati a catena o corda (nunchaku); sciabole, lance, spade, spadini, baionette, stiletti, archi, balestre e sfollagente; oggetti o mezzi destinati a proiettare sostanze auto-infiammabili o contenenti sostanze chimiche anestetiche o irritanti e destinati all’offesa o alla difesa; fucili subacquei che lanciano un oggetto metallico appuntito, cioè un arpione. Rientrano inoltre nella legge: silenziatori applicabili a qualsiasi arma; dispositivi o impianti destinati a illuminare il bersaglio o il congegno di mira; ottiche di puntamento e mirini di ogni tipo, nonché simulatori di tiro; ricambi, parti e accessori di armi e congegni esplosivi, nonché parti di munizioni; repliche di armi da fuoco suscettibili di essere trasformate in armi reali; armi da fuoco non funzionanti a causa di una mancanza essenziale o di un guasto.
MUNIZIONIsono tutti i materiali destinati al tiro, in particolare le cartucce per fucili militari, armi automatiche, cannoni, pistole e revolver, i proiettili per armi pesanti e artiglieria, nonché i sistemi costituiti da materie esplosive, congegni esplosivi o loro combinazioni, utilizzabili come tali o lanciabili mediante armi a traiettoria tesa o curva. La nozione comprende anche gli elementi attivi o componenti delle munizioni — inneschi, bossoli, proiettili, materiali a combustione lenta ecc. — nonché le cartucce contenenti sostanze chimiche nocive.
MATERIE ESPLOSIVEsono sostanze solide o liquide che, per qualsiasi causa, subiscono una trasformazione chimica e si convertono in masse gassose in condizioni di elevata temperatura e pressione, producendo effetti balistici o esplosivi.
CONGEGNO ESPLOSIVOè qualsiasi dispositivo capace di provocare l’esplosione di una materia esplosiva.
Questioni quali importazione, esportazione e riesportazione, transito, fabbricazione, riparazione e assemblaggio di armi ed esplosivi, commercio e distribuzione, detenzione, porto, trasporto di armi e materie esplosive, uso di esplosivi, uso di armi, spari ingiustificati, sequestro e confisca, licenze, idoneità delle armi, poligoni di tiro ecc., relative ad armi, munizioni, materie esplosive e congegni esplosivi, sono disciplinate dalla vigente Legge 2168/1993.
Esami di laboratorio ^
Applicando metodi scientifico-tecnici riconosciuti a livello internazionale, scientificamente documentati e ammissibili in giudizio, effettuiamo esami di laboratorio e altri esami su oggetti ed elementi di prova connessi ad armi da fuoco e ad altre armi, al fine di:
Sopralluogo - Valutazione - Utilizzazione ^
Inoltre effettuiamo:
Quesiti indicativi che possono essere formulati a seconda del caso esaminato^
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