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Armi da fuoco e altre armi

 


Definizione dei termini^
Con i termini armi, munizioni, materie esplosive, congegni esplosivi e altri oggetti connessi si intendono quelli indicati dall’articolo 1 della Legge 2168/1993 “Regolamentazione delle questioni relative ad armi, munizioni, materie esplosive ecc.”. In particolare:
ARMAè qualsiasi meccanismo che, mediante una forza propulsiva prodotta in qualunque modo, lancia un proiettile, sostanze chimiche, raggi, fiamme o gas ed è idoneo a provocare lesioni o danni alla salute delle persone, danni alle cose o incendi; in particolare ogni arma da fuoco, granata e mina di qualsiasi tipo, nonché ogni dispositivo capace di produrre in qualunque modo i suddetti effetti.
Le armi si distinguono principalmente in: armi da fuoco a canna rigata, armi da caccia a canna liscia e armi ad aria compressa.
Armi da fuoco a canna rigatasono tutte le armi da fuoco la cui canna non è internamente liscia, ma presenta rigature o scanalature elicoidali, di tipo convenzionale o poligonale, destrorse (R) o sinistrorse (L).
Armi da caccia a canna liscia, sono le armi a spalla a una o due canne, a ripetizione o semiautomatiche, con canna internamente liscia e non rigata, aventi lunghezza complessiva, lunghezza della canna, capacità del serbatoio e destinazione conformi a quanto previsto dalla legge sopra richiamata. Nel nostro Paese costituiscono un mezzo tradizionale e diffuso per la commissione di reati.
Altre armi degne di particolare menzione sono quelle che assumono laforma di un altro oggetto. Tali armi camuffate possono essere standardizzate, di fabbricazione industriale, oppure artigianali. Le più diffuse sono la “pistola-penna”, avente la forma di una penna metallica, e la “pistola-portachiavi”, avente la forma di un piccolo portachiavi metallico simile anche a un telecomando per l’attivazione o la disattivazione dell’allarme di un veicolo.
Armi ad aria compressasono le armi che funzionano mediante aria compressa o anidride carbonica e lanciano pallini di metallo, plastica o altro materiale.
Oltre a quanto sopra,sono considerate armi anche, ai sensi della Legge 2168/1993, gli oggetti idonei all’offesa o alla difesa e, in particolare: i meccanismi e i mezzi per l’emissione di sostanze chimiche (spray) o per la scarica di energia elettrica; i coltelli di qualsiasi tipo, salvo quelli il cui possesso sia giustificato dagli usi previsti dalla legge; tirapugni, manganelli metallici o non metallici e bastoni collegati a catena o corda (nunchaku); sciabole, lance, spade, spadini, baionette, stiletti, archi, balestre e sfollagente; oggetti o mezzi destinati a proiettare sostanze auto-infiammabili o contenenti sostanze chimiche anestetiche o irritanti e destinati all’offesa o alla difesa; fucili subacquei che lanciano un oggetto metallico appuntito, cioè un arpione. Rientrano inoltre nella legge: silenziatori applicabili a qualsiasi arma; dispositivi o impianti destinati a illuminare il bersaglio o il congegno di mira; ottiche di puntamento e mirini di ogni tipo, nonché simulatori di tiro; ricambi, parti e accessori di armi e congegni esplosivi, nonché parti di munizioni; repliche di armi da fuoco suscettibili di essere trasformate in armi reali; armi da fuoco non funzionanti a causa di una mancanza essenziale o di un guasto.
MUNIZIONIsono tutti i materiali destinati al tiro, in particolare le cartucce per fucili militari, armi automatiche, cannoni, pistole e revolver, i proiettili per armi pesanti e artiglieria, nonché i sistemi costituiti da materie esplosive, congegni esplosivi o loro combinazioni, utilizzabili come tali o lanciabili mediante armi a traiettoria tesa o curva. La nozione comprende anche gli elementi attivi o componenti delle munizioni — inneschi, bossoli, proiettili, materiali a combustione lenta ecc. — nonché le cartucce contenenti sostanze chimiche nocive.
MATERIE ESPLOSIVEsono sostanze solide o liquide che, per qualsiasi causa, subiscono una trasformazione chimica e si convertono in masse gassose in condizioni di elevata temperatura e pressione, producendo effetti balistici o esplosivi.
CONGEGNO ESPLOSIVOè qualsiasi dispositivo capace di provocare l’esplosione di una materia esplosiva.
Questioni quali importazione, esportazione e riesportazione, transito, fabbricazione, riparazione e assemblaggio di armi ed esplosivi, commercio e distribuzione, detenzione, porto, trasporto di armi e materie esplosive, uso di esplosivi, uso di armi, spari ingiustificati, sequestro e confisca, licenze, idoneità delle armi, poligoni di tiro ecc., relative ad armi, munizioni, materie esplosive e congegni esplosivi, sono disciplinate dalla vigente Legge 2168/1993.

Esami di laboratorio ^
Applicando metodi scientifico-tecnici riconosciuti a livello internazionale, scientificamente documentati e ammissibili in giudizio, effettuiamo esami di laboratorio e altri esami su oggetti ed elementi di prova connessi ad armi da fuoco e ad altre armi, al fine di:

  1. identificare le caratteristiche generali di armi e munizioni, determinarne il tipo, la categoria e la funzionalità, nonché identificare il tipo e la categoria di bossoli, proiettili e altri oggetti connessi;
  2. accertare le capacità delle armi e delle munizioni in rapporto agli effetti lesivi e agli altri effetti prodotti dal loro impiego;
  3. identificare le caratteristiche e le tracce individuali su armi, bossoli, proiettili e oggetti connessi mediante confronto con apposito microscopio comparatore, al fine di stabilire l’identità dell’arma utilizzata o la correlazione reciproca tra gli elementi esaminati;
  4. esaminare qualsiasi altro oggetto destinato all’offesa o alla difesa, come repliche di armi, armi camuffate, armi a scarica elettrica, coltelli, spray ecc.;
  5. stabilire se gli oggetti esaminati rientrino o meno nelle disposizioni della normativa sulle armi.

Sopralluogo - Valutazione - Utilizzazione ^
Inoltre effettuiamo:

  1. sopralluoghi nel luogo in cui sono avvenuti spari, per determinare questioni di balistica esterna e terminale-lesiva, quali posizione di tiro, traiettorie dei proiettili, effetti balistici ecc.;
  2. Rappresentazione & ricostruzione della scena, per comprendere e accertare le condizioni in cui è stato commesso l’atto oggetto d’indagine.
  3. valutazione balistica delle relazioni di esami di laboratorio redatte da laboratori statali, altri laboratori o specialisti, nei casi relativi ad armi e oggetti connessi, ad esempio per l’individuazione di residui dello sparo sulle mani del presunto autore o sugli indumenti, o per determinare la capacità balistica dell’oggetto esaminato;
  4. utilizzazione degli elementi che richiedono ulteriori esami, con l’individuazione dei punti di interesse criminalistico ai fini di ulteriori analisi, documentazione e presentazione, nonché dei punti che potrebbero essere sottoposti a esame e utilizzazione di laboratorio ma per i quali non è stato formulato uno specifico quesito.

Quesiti indicativi che possono essere formulati a seconda del caso esaminato^

  1. Quale arma è stata utilizzata?
  2. Quante armi sono state utilizzate?
  3. Quali sono le capacità balistiche dell’arma?
  4. L’arma presenta un funzionamento difettoso o un malfunzionamento?
  5. Qual era la posizione del tiratore?
  6. La posizione del tiratore giustifica il risultato lesivo e balistico?
  7. Quale traiettoria o direzione dei proiettili emerge dalle conclusioni della relazione medico-legale?
  8. Le dichiarazioni delle persone coinvolte sono compatibili con gli effetti balistici e lesivi?
  9. Il colpo ha raggiunto direttamente il bersaglio oppure il proiettile ha prima subito un rimbalzo?
  10. Si tratta di uno sparo accidentale o di un incidente?
  11. Si tratta di suicidio?
  12. Quali sono le capacità balistiche delle armi camuffate, ad esempio a forma di penna o portachiavi?
  13. I residui rilevati sulle mani di un sospettato derivano da uno sparo oppure da altra causa?
  14. I danni a vetri, automobili o altri oggetti derivano da uno sparo oppure da altra causa?
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